Art. 11
1. Il Consiglio di amministrazione del personale, nei limiti indicati dall' articolo 4, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 6, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 4, un giudizio sintetico assegnando altresì ai sensi dell' articolo 7, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 47/1990