Art. 10
1. Il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente od il Direttore del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa al Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione del personale che, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, al Direttore dell' Ente o al Direttore del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 3.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 47/1990