Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 1
 
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di ristrutturazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, introdotto con la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché di garantire la funzionalità e l' efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell' attività lavorativa, con la presente legge, avente carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.