1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di ristrutturazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, introdotto con la
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché di garantire la funzionalità e l' efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell' attività lavorativa, con la presente legge, avente carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.