Art. 21
1. La Commissione paritetica nei limiti indicati dall' articolo 15, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 16, la Commissione paritetica attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 15, un giudizio sintetico assegnando altresì, ai sensi dell' articolo 17, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.