﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 febbraio 1990

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Alienazione  di  immobili  del  patrimonio     dell' Ente regionale  per  lo  sviluppo   dell' agricoltura  (  ERSA  ) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' Ente regionale per  la  promozione  e  lo sviluppo dell' agricoltura  (ERSA)  è  autorizzato  ad  alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari,   realizzati per  la ripresa  economica  e  produttiva  delle  zone colpite dagli eventi  sismici  del   1976  ed  acquisiti  al    patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione       con          preferenza        per      quelle operanti  nel  settore  lattiero  -  caseario,   che   siano riconosciute  idonee  alla  gestione  degli   stessi   dalla Direzione regionale dell' agricoltura  previa  presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento  del  capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' alienazione si provvede dietro corresponsione  di un importo pari al 5%  del  costo  complessivo  di  ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo  o dai certificati di regolare esecuzione.  Tali  importi  sono corrisposti all' ERSA in rate costanti,  maggiorate  dal  5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del  contratto di trasferimento di proprietà.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le cooperative che siano comodatarie dei beni  di  cui al  comma  1  sin  dal  1  gennaio  1989  hanno  titolo  di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio  di tale  prelazione   l' ERSA  notificherà  alle   cooperative medesime entro il 31   luglio  1994 la proposta  di  vendita degli impianti nel rispetto delle  condizioni  previste  dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 30 settembre 1994  equivale  a  rinuncia  al  diritto  di prelazione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data  del  31 dicembre 1994 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad  enti  locali  territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture,  ai  fini  del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo  le disposizioni concernenti la vendita  dei  beni  patrimoniali disponibili.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma  5  non si applicano le disposizioni del comma 3.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 213, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 213, comma 2, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 214, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 5, comma 127, L. R. 30/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'   ERSA,   titolare  del  diritto  di  superficie  a termine,   è  autorizzato   a   trasferire   la  proprietà superficiaria dei ricoveri ad uso zootecnico  ed  i relativi annessi, di cui all' articolo 15 della  legge  regionale  29 luglio   1976,  n.  35   e   successive   modificazioni   ed integrazioni,   alle  cooperative  agricole  -  riconosciute idonee dalla  Direzione  regionale  dell'  agricoltura  alla gestione degli  stessi  previa  presentazione  di  specifico piano d' impresa, di  adeguamento  del capitale sociale e di eventuale  allargamento  della compagine sociale - che siano comodatarie,   sin  dal  1  gennaio  1989,  delle  predette strutture, imputando a ognuna di esse un onere  pari  al  5% del  costo  complessivo  di  ciascuna  opera   desunto   dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati  di regolare esecuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1  bis. </span>  L' autorizzazione  al   trasferimento   della proprietà superficiaria di cui al comma 1  è  estesa,  per gli immobili che risultino non alienati  alla  data  del  30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorché  non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli  importi  di  cui  al  comma  1  sono  corrisposti all'   ERSA    in  rate  costanti,  maggiorate  del  5%  per interessi, entro dieci anni dalla stipula del  contratto  di trasferimento della proprietà superficiaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  contratto  di  trasferimento   della   proprietà superficiaria deve contenere il divieto di  cessione,  anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci  anni, nonché  il  divieto,  della  medesima  durata,  di  adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Per  procedere  ai  trasferimenti  della  proprietà superficiaria di cui al comma  1   l' ERSA  notificherà  ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una  proposta  di  vendita  nel  rispetto  delle  condizioni previste dai commi 2 e 3.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La mancata adesione alla proposta di vendita  mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31  marzo  1993 equivale a rinuncia all' acquisto.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli impianti che, alla data del  31  marzo  1993,  non siano stati ceduti ai sensi  dei  prevedenti  commi  possono essere  alienati,  a  titolo  gratuito,  ai  Comuni  o  alle Comunità  montane  nel  cui  territorio  sono  ubicate   le strutture  ai  fini  del  loro  utilizzo  per  le  finalità istituzionali dell' Ente, anche  in  deroga  ai  vincoli  di destinazione e  di  inalienabilità  decennale  previsti  al comma 3.<p><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 5 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le somme ricavate in attuazione della  presente  legge sono reimpiegate dall'   ERSA    per  lo  svolgimento  della proprie attività istituzionali.</p></p></body></html>