Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Alienazione di immobili del patrimonio dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietā.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/1992
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 213, comma 1, L. R. 5/1994
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 213, comma 2, L. R. 5/1994
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 214, L. R. 5/1994
6 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 127, L. R. 30/2007