Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Alienazione di immobili del patrimonio dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/1992
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 213, comma 1, L. R. 5/1994
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 213, comma 2, L. R. 5/1994
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 214, L. R. 5/1994
6 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 127, L. R. 30/2007
Art. 2
 
1. L' ERSA, titolare del diritto di superficie a termine, è autorizzato a trasferire la proprietà superficiaria dei ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative agricole - riconosciute idonee dalla Direzione regionale dell' agricoltura alla gestione degli stessi previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale - che siano comodatarie, sin dal 1 gennaio 1989, delle predette strutture, imputando a ognuna di esse un onere pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento della proprietà superficiaria.
3. Il contratto di trasferimento della proprietà superficiaria deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 20/1992
2 Comma 4 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992
3 Comma 5 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992
4 Comma 6 aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 20/1992