Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.
Art. 6
 
1.
I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.