Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.
Art. 5
1. Il personale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all' occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria, riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l' assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.
2. Del pari, anche il personale indicato all' articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L' attività del personale medesimo deve, però, sempre indirizzata all' attuazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.