Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
2 La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010