Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993
5 Comma 2 bis interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 31/1993
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto dal 1° luglio 1990.
2 La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
1. Il personale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all' occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria, riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l' assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.
2. Del pari, anche il personale indicato all' articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L' attività del personale medesimo deve, però, sempre indirizzata all' attuazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
Art. 8
1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l' articolo 6 della presente legge, da assegnare in posizione di comando, per il momento alle sole Amministrazioni provinciali della regione, vengono determinati così come indicato nella allegata tabella << A >>.
2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l' articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 10
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.