Art. 8
1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l' articolo 6 della presente legge, da assegnare in posizione di comando, per il momento alle sole Amministrazioni provinciali della regione, vengono determinati così come indicato nella allegata tabella << A >>.
2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l' articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.