Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTOREDELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO I

Interventi nel settore dell' agricoltura

Art. 57

Indennità compensativain zone di montagna e svantaggiate(programma 3.1.2.)

1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 58

Finanziamenti per interventinel settore zootecnico(programma 3.1.3.)

1. Per le finalità previste dell' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

6. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 59

Zone vitivinicole DOC(programma 3.1.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 29 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 60

Anticipazioni ai consorzi agricoli(programma 3.1.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 61

Servizi per l' agricoltura(programma 3.1.7.)

1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

CAPO II

Interventi nel settore dell' industria

Art. 62

Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 63

Operazioni di locazione finanziariaalle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 1.500 milioni per l' anno 1990;

b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;

c) lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 64

Contributi in conto capitale sugli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 65

Centri di servizi e di innovazione industriale(programma 3.2.1. e 3.2.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.

6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

7. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 66

Consorzi garanzia fiditra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 67

Fondo rischi nel settore della pescae dell' acquacoltura(programma 3.2.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 68

Depurazione dei cicli produttivi(programma 3.2.6.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 7590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 69

Zone industriali(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 e 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 70

Impianti idroelettrici di piccola derivazione(programma 1.6.2.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nell' intero territorio regionale anche relativamente alla concessione dei contributi ivi previsti all' articolo 48, lettera a).

2. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 48, lettera a), della citata legge regionale 30/1984, secondo le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

CAPO III

Interventi nel settore dell' artigianatoe della cooperazione

Art. 71

Ulteriore conferimento alla Cassaper il credito alle imprese artigiane(programma 3.5.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1990 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 72

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 73

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 74

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO IV

Interventi nei settori del commercio e del turismo

Art. 77

Contributi pluriennali agli operatori commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

7. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 78

Operazione di locazione finanziariaalle imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 800 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 79

Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> costituiti, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 80

Centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

5. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 81

Promozione turistica(programma 3.4.3.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.

3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 82

Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 2.000 milioni a decorrere dall' anno 1990 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni a decorrere dall' anno 1991.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 2.000 milioni per l' anno 1990;

b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;

c) lire 1.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 83

Infrastrutture turistiche(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 84

Strutture per la nautica da diporto(programma 3.4.5.)

1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990, autorizza con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.

2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

CAPO V

Interventi nel settore dei trafficie dell' autotrasporto merci

Art. 85

Contributi pluriennali alle imprese di spedizionee di autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell' anno 1990 e, rispettivamente, nell' anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 700 milioni per l' anno 1990;

b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;

c) lire 700 milioni per l' anno 2000.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 86

Operazioni di locazione finanziariaalle imprese di spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

8. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

CAPO VI

Interventi a favore di società a partecipazione regionalee di organismi di credito speciale

Art. 87

Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche ( FRIE )(programma 3.5.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 28.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 28.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 88

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012

Art. 89

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012

Art. 90

Sottoscrizione obbligazioni convertibilidell' Istituto di Mediocreditoper le piccole e medie imprese(programma 3.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, convertibili in quote di partecipazione al Fondo di dotazione dell' Istituto in ragione di tre obbligazioni per una quota di partecipazione, fino alla concorrenza della spesa di lire 16.000 milioni nell' anno 1990.

(1)

2. Il predetto onere di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l' anno 1990.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1990

Art. 91

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012