﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 febbraio 1990

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti agli enti locali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ammontare complessivo dei trasferimenti agli entilocali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale diautonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10(programma 0.6.2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale  9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi  2  e  3,  della citata legge regionale 9  marzo  1988,  n.  10  -  la  somma complessiva di lire 113.000 milioni, per  l' anno  1990,  da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e  alla  Comunità  collinare  del  Friuli  secondo   quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9;  di  detto  importo  la somma di  lire  11.000  milioni  corrispondente  alla  prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1  sono  autorizzati, nell' anno 1990:<p style="text-align: justify;">a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa  carico    al capitolo 1773 dello stato di  previsione  della  spesa    del bilancio pluriennale per gli  anni  1990-1992  e  del    bilancio per l' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative al limite d' impegno di cui  al comma 2,   lettera  b),  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   33.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  1775  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti alle Province</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo  5,  comma  1,  alle  Province viene assegnata, per l' anno 1990, la somma  complessiva  di lire 60.000 milioni; di  detto  importo  la  somma  di  lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del  limite d' impegno assegnato con il comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai  sensi dei sottoindicati articoli della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10, viene assegnata  alle  Province,  per   l' anno 1990,   la   somma   di   lire   42.000   milioni,   secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:<p style="text-align: justify;">a) lire 24.000 milioni per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' art. 27, commi 1 e 2,  in  materia  di  edilizia       scolastica;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' art. 31, in materia di realizzazione di musei  e       biblioteche;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' art.  37,  comma  2,  in  materia  di   impianti       sportivi e ricreativi e relative attrezzature;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' art. 48, comma 2, in materia  di  viabilità  di       competenza degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;">5) dell' art. 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi       di uffici e servizi comunali;</p><p style="text-align: justify;">6) dell' art. 50, comma 1, limitatamente ai territori non       inclusi nei comprensori delle  Comunità  montane,  in       materia di acquedotti e fognature;</p><p style="text-align: justify;">7) dell' art. 54, comma 2, in materia di  istituzione  di       parchi  urbani,  con   l' esclusione  dei  parchi   di       competenza dei Comuni capoluogo;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10.000 milioni per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' art. 29, così come integrato  dall' articolo  1       della legge  regionale  30  gennaio  1989,  n.  2,  in       materia di attività culturali, corsi di  orientamento       musicale, promozione e diffusione della cultura  della       pace, istruzione professionale e turismo scolastico;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e       minori e di coordinamento delle biblioteche;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' art. 33, comma  2,  in  materia  di  colonie  ed       istituti di educazione;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' articolo  34,  in  materia  di  sostegno   delle       associazioni  di  tutela   dei   cittadini   menomati,       disabili e handicappati;</p><p style="text-align: justify;">5) dell' articolo 36, comma 2,  in  materia  di  sostegno       delle attività ricreative e sportive;</p><p style="text-align: justify;">6) dell' articolo  54,  comma  3,  come  modificato   dal       precedente art. 2, in materia di  gestione  di  parchi       urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei       Comuni capoluogo;</p><p style="text-align: justify;">7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988,       n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 3.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo   47,   comma   1,   in   materia    di       infrastrutture  per  insediamenti  industriali  e   di       gestione delle zone industriali;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo   47,   comma   3,   come    modificato       dall' articolo 2 della  legge  regionale  27  dicembre       1989,  n.  42,  in  materia  di   infrastrutture   per       insediamenti produttivi;</p><p style="text-align: justify;">d) lire 3.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite  ai  sensi   dell' articolo  4   della   legge    regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non    statali;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 1.500 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi  dell' articolo  57,  in  materia  di    caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli  oneri    del personale addetto alla  vigilanza  venatoria  di  cui    all' articolo 58;</p><p style="text-align: justify;">f) lire  500  milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite, nei territori  non  inclusi  nei  comprensori    delle Comunità montane, ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia  di       fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo  e       zootecnico;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo   52,   comma   1,   in   materia    di       conservazione  e  incremento  del   patrimonio   silvo       - pastorale;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo  53,  commi  1  e  2,  in  materia   di       viabilità forestale;</p><p style="text-align: justify;">4) dell' articolo 55, comma 2, in materia  di  protezione       della natura;</p><p style="text-align: justify;">5) degli articoli 13, 14 e 15  della  legge  regionale  7       marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati,       rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5  della  legge       regionale  7  marzo  1989,  n.  11,  in   materia   di       agriturismo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Viene assegnato alle Province, per  l' anno  1990,  un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo  svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi  di  carattere pluriennale  -  delle  funzioni  trasferite  ai  sensi   dei sottoindicati articoli della legge regionale 9  marzo  1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le  modalità  previste  dalla vigente  legislazione  regionale  a   fianco   di   ciascuno richiamata:<p style="text-align: justify;">a) dall' articolo 27, commi 1 e 2, in  materia  di  edilizia    scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto  dagli    articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto  1976,  n.    48,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni   e    dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981,  n.    33;</p><p style="text-align: justify;">b) dall' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e    biblioteche,  da  utilizzarsi  secondo  quanto   previsto    dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n.    30;</p><p style="text-align: justify;">c) dall' articolo  37,  comma  2,  in  materia  di  impianti    sportivi  e  ricreativi  e  relative   attrezzature,   da    utilizzarsi secondo  quanto  previsto   dall' articolo  5    della  legge  regionale  18  agosto  1980,  n.  43   come    modificato dall' articolo  1  della  legge  regionale  28    giugno 1982, n. 43, e dall' articolo 3, comma 1,  lettere    b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto  1982,    n. 71;</p><p style="text-align: justify;">d) dall' articolo 48, comma 2, in materia di  viabilità  di    competenza degli  enti  locali,  da  utilizzarsi  secondo    quanto previsto dall' articolo 11, comma 1,  lettera  c),    della  legge  regionale  20  maggio  1985,  n.  22,  come    inserito   dall' articolo  15,  comma  3,   della   legge    regionale 30 gennaio 1988, n. 3;</p><p style="text-align: justify;">e) dall' articolo 49, in materia  di  municipi,  cimiteri  e    sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo    quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale  4    maggio  1978,  n.  33,  e  successive   modificazioni   e    integrazioni e dall' articolo 2 ter  della  citata  legge    regionale  4   maggio   1978,   n.   33   come   inserito    dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981,  n.    25;</p><p style="text-align: justify;">f) dall' articolo 50, comma 1,  limitatamente  ai  territori    non inclusi nei comprensori delle Comunità  montane,  in    materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo    quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29    dicembre  1976,  n.  68,   e   successive   modifiche   e    integrazioni e dall' articolo 1 della legge  regionale  3    giugno 1981, n. 30;</p><p style="text-align: justify;">g) dall' articolo   51,   comma    1,    in    materia    di    ristrutturazione    di    sale     cinematografiche     e    polifunzionali, da utilizzarsi  secondo  quanto  previsto    dall' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n.    19,  come  modificato   dall' articolo  2   della   legge    regionale 28 dicembre 1984, n. 57.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ai sensi dell' articolo 12  della  legge  regionale  9 marzo  1988,   n.   10,   le   Province   devono   garantire l' equilibrata   utilizzazione   delle   assegnazioni   loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a),  e  al  comma  3  e  una  quota  non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Viene assegnata  alle  Province,  per   l' anno  1990, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:<p style="text-align: justify;">a) per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   di    carattere generale di cui all' art.  9,  comma  1,  della    legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;</p><p style="text-align: justify;">b) ad eventuale integrazione  dei  fondi  assegnati  per  lo    svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;">c) per  lo   svolgimento   delle   funzioni   amministrative    esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della    citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti ai Comuni</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 5, comma 1,  ai  Comuni  viene assegnata, per l' anno 1990, la somma  complessiva  di  lire 39.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai  sensi dei sottoindicati articoli della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, la somma di lire 12.000 milioni, secondo  l' articolazione  per materie di seguito specificata:<p style="text-align: justify;">a) lire 9.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai  sensi   dell' articolo  28,  comma  1,  in    materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 3.000 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni    trasferite ai sensi:</p><p style="text-align: justify;">1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di  istituzione       e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;</p><p style="text-align: justify;">2) dell' articolo 36, comma 3, in materia  di  promozione       delle attività ricreative e sportive di base;</p><p style="text-align: justify;">3) dell' articolo   37,   comma   3,   in   materia    di       equipaggiamento sportivo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Viene  assegnata  ai  Comuni,  per    l' anno   1990, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:<p style="text-align: justify;">a) per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   di    carattere generale di cui all' art.  9,  comma  1,  della    legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;</p><p style="text-align: justify;">b) ad eventuale integrazione  dei  fondi  assegnati  per  lo    svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;">c) per  lo   svolgimento   delle   funzioni   amministrative    esercitate ai sensi  degli  articoli  40,  42,  46  della    citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,  e  ai  sensi    della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' art. 5, comma 1,  ai  Comuni  capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni:<p style="text-align: justify;">a) per lo svolgimento delle  funzioni  trasferite  ai  sensi    dell' articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dal    precedente articolo 2,  della  legge  regionale  9  marzo    1988, n. 10, in materia di parchi urbani;</p><p style="text-align: justify;">b) per il finanziamento dei maggiori oneri  derivanti  dalla    notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici  e    privati convenzionati di particolare  importanza  nonché    di attività aventi rilevanza provinciale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per il  finanziamento  dei  maggiori  oneri  derivanti dalla  presenza,  nel  territorio,  di  servizi  pubblici  e privati convenzionati nonché di attività aventi  rilevanza comprensoriale,  viene  assegnata  ai  Comuni  di   supporto comprensoriale, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' individuazione dei Comuni di cui al  comma  2  si procede   con   deliberazione   della   Giunta    regionale, contestualmente alla ripartizione ed  all' assegnazione  dei fondi  ai  Comuni  suddetti  con   le   modalità   di   cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge  regionale 9 marzo 1988, n. 10.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti alla Comunità montanee alla Comunità collinare del Friuli</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 5,  comma  1,  alle  Comunità montane  e  alla  Comunità  collinare  del   Friuli   viene assegnata, per l' anno 1990, la somma  complessiva  di  lire 6.000 milioni; di detto  importo  la  somma  di  lire  1.000 milioni  corrisponde  alla  prima  annualità   del   limite d' impegno assegnato con il comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Viene  assegnata  alle  Comunità  montane   e   alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1990,  la  somma di lire 1.500 milioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli  della  legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:<p style="text-align: justify;">a) dell' articolo 45, comma 1, lettera  b),  in  materia  di    fiere, mostre, mercati e convegni  in  campo  agricolo  e    zootecnico;</p><p style="text-align: justify;">b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di  viabilità    forestale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1990, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10: <p style="text-align: justify;">a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;</p><p style="text-align: justify;">b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;</p><p style="text-align: justify;">c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;</p><p style="text-align: justify;">d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;</p><p style="text-align: justify;">e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;</p><p style="text-align: justify;">f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Viene assegnato alle Comunità montane,  per   l' anno 1990, un limite d' impegno di  lire  1.000  milioni  per  lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite  ai  sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10,  in  materia  di  acquedotti  e  fognature,  da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo  3  della legge regionale  29  dicembre  1976,  n.  68,  e  successive modifiche e integrazioni e   dall' articolo  1  della  legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Ai sensi dell' articolo 12  della  legge  regionale  9 marzo 1988, n. 10, le  Comunità  montane  devono  garantire l' equilibrata   utilizzazione   delle   assegnazioni   loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria: <p style="text-align: justify;">a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);</p><p style="text-align: justify;">b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi statali);</p><p style="text-align: justify;">c) per le finalità di cui all' articolo 13, primo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 648, che risultano iscritte al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);</p><p style="text-align: justify;">d) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali).</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003</p></p></p></body></html>