Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 94

Sedi regionali(programma 0.1.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.