Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 83

Infrastrutture turistiche(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.