Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 67

Fondo rischi nel settore della pescae dell' acquacoltura(programma 3.2.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.