Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 65

Centri di servizi e di innovazione industriale(programma 3.2.1. e 3.2.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

5. Per le finalità previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.

6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

7. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.