Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 64

Contributi in conto capitale sugli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.