Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 52

Centri di formazione professionale(programma 2.5.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento annuale per le spese di manutenzione straordinaria delle sedi nonché per l' acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell' attività dell' Istituto medesimo.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5925 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.