Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 49

Interventi nel settore socio - assistenziale(programma 2.2.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 450 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.