Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 29

Altri interventi di tutela dell' ambiente(programmi 0.6.2. e 1.3.3.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dal l' articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

3. Per le finalità previste dall' articolo 16, primo comma, numero 1, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 200 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.