Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 23

Smaltimento dei rifiuti solidi urbanie dei rifiuti speciali tossici e nocivi(programma 1.1.3.)

1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1991 dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.

4. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

6. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.

7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.