Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 15

Norma transitoria

1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.

3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.

4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.

5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.

6. Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.