Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 14

Impegni ed economie di spesa

(4)(9)

1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalle legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.

2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.

3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.

(1)(5)(6)(7)(8)

4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.

(2)(3)

5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.

6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010