Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 99
 Modificazioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni
2. Al sesto comma del medesimo articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì abrogate le parole << nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici >>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 34/2017
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 103

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010