Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI DI SPESA DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1990- 1992
Art. 92
 Rideterminazione e riduzioni
di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1. e 3.3.2.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. La spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. La spesa complessiva di lire 3.676.400.000 per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, viene ridotta di complessive lire 593 milioni, così suddivisi tra i diversi interventi indicati al comma 1 dell' articolo 59 della citata legge regionale 2/1989, ed i relativi sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992:
a) la spesa di lire 1.350 milioni autorizzata con il comma 1, lettera a) viene ridotta a lire 217.600.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6288;
b) la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con il comma 1, lettera b) viene ridotta di lire 162 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2841;
c) la spesa di lire 176.400.000 autorizzata con il comma 1, lettera c) viene ridotta di lire 28.400.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6290;
d) la spesa di lire 500 milioni autorizzata con il comma 1, lettera d) viene ridotta di lire 80 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2927;
e) la spesa di lire 490 milioni autorizzata con il comma 1, lettera e) viene ridotta di lire 79 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6292;
f) la spesa di lire 160 milioni autorizzata con il comma 1, lettera f) viene ridotta di lire 26 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6294;

4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata dall' articolo 73, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.