Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell' anno 1990 e, rispettivamente, nell' anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 700 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 700 milioni per l' anno 2000.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.