Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 60
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalitą previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, č autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.