Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO V
 INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nel settore della sanità
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Articolo abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 4/2001
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 3, L. R. 12/1995
CAPO II
 Interventi nel settore dell' assistenza
Art. 50
 Strumenti assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 12.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della cultura e della formazione professionale
Art. 53
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. e 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
10. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
12. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
14. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
17. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
20. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
21. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5580 e 5581 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
23. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
25. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
26. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5582 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 60, comma 2, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
3 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
4 Integrata la disciplina del comma 24 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
5 Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
6 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 54
 Beni culturali
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.