Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 31
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.