Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore
della tutela dell' ambiente
Art. 21
 Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell' articolo 1 della legge 1 agosto 1977, n. 545, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all' acquedotto dell' Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste, nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo.
6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 23
 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e dei rifiuti speciali tossici e nocivi
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1991 dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
4. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 27
1. Per la realizzazione del programma regionale per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n. 5288 del 14 ottobre 1988, in attuazione del Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 420 milioni per gli anni 1990 e 1991, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del paragrafo 1 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 3529/1976:
a) lire 126 milioni, suddivisi in ragione di lire 82 milioni per l' anno 1990 e di lire 44 milioni per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
b) lire 255.500.000, suddivisi in ragione di lire 166 milioni per l' anno 1990 e di lire 89.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 1;
c) lire 38.500.000, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1990 e di lire 13.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 1.

2. L' onere complessivo di lire 420 milioni, autorizzato con il comma 1 per gli anni 1990 e 1991 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990:
a) l' onere complessivo di lire 126 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 3013;
b) l' onere complessivo di lire 255.500.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 3015;
c) l' onere complessivo di lire 38.500.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 2980.

CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 31
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 Edilizia di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 500 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37
 Interventi nel settore dei porti
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 87, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all' Ente autonomo del Porto di Trieste, viene rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992, e del bilancio per l' anno 1990.
6. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lo stanziamento complessivo del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 40.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
8. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
10. La spesa di lire 6.000 milioni autorizzata per l' anno 1990 per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
11. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fa parimenti carico al capitolo 3782 dello stato di previsione dei bilanci citati.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 3782, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 10.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990, lire 5.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 per l' anno 1992.
13. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.