<< 3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessitā, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15. >>.
<< 3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunitā montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. >>.
1. Nell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 34 >> viene sostituita con la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 33, comma 2, e 34 >>.