Art. 93
Revoca di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.5.1. e 3.4.2.)
2. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, autorizzata con l'
articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.