Art. 81
Promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.