Art. 80
Centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalitā previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, č autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
5. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.