Art. 63
Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitą previste dagli articoli 1 e 2 della
legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.
2. Le annualitą relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.