Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 50
 Strumenti assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 12.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.