Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 42
Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.