Art. 30
Fondo regionale per interventi
di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall'
articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalitā sottospecificate:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore degli ICAP;
b) lire 15.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.900 milioni per l' anno 1990, lire 2.200 milioni per l' anno 1991 e lire 11.700 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietā indivisa ed individuale.
2. L' onere di lire 1.000 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. L' onere complessivo di lire 15.800 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.