Art. 28
Difesa del patrimonio boschivo
(programma 1.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisto, l' attivazione e la gestione di una rete di monitoraggio con centraline di rilevamento sul fenomeno delle piogge acide nell' ambito degli interventi per la difesa e la conservazione del patrimonio forestale, previsti dall'
articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.