Art. 26
Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della
legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.