Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 21
 Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell' articolo 1 della legge 1 agosto 1977, n. 545, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all' acquedotto dell' Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste, nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo.
6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.