Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 14
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010