Art. 12
Modalitą d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, pił capitoli di spesa, distinti - in conformitą a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalitą previste nel provvedimento di concessione dei fondi.