Art. 97
Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a curare lo svolgimento di un programma di ricerca finanziato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - volto ad analizzare, nel quadro di una strategia per la riduzione del rischio sismico, l' esperienza maturata nelle fasi dell' emergenza e della ricostruzione in seguito agli eventi sismici del 1976.
2. Per lo svolgimento del programma di ricerca di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e di professionisti qualificati.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.