Art. 61
Servizi per l' agricoltura
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.