Art. 57
Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al
Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.