Art. 17
Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata in relazione agli accordi di programma di cui all'
articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra Regione ed Amministrazioni provinciali, a concedere finanziamenti per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.