1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.